• Ci occupiamo di case, ma sopratutto di persone.

9.00 a 19.30

Lunedì al Sabato

Via Aldo Moro 24

San Mariano, Corciano (PG)

0755181218

tecnoimmobiliare7@gmail.com

Confronta gli annunci

CAPARRA CONFIRMATORIA E PENITENZIALE

 

 


L’acquisto o la vendita di una casa è un operazione assai delicata.
 
Per chi acquista è essenziale assumere tutte le informazioni necessarie, accertare che il venditore sia veramente il proprietario dell’immobile, che su di esso non ci siano gravami o pesi, quali ipoteche, pignoramenti  etc. e  che sia in regola con le norme urbanistiche e catastali.
 
E’ regola comune sottoscrivere un contratto preliminare prima del trasferimento definitivo della casa, oppure firmare una proposta d’acquisto presso un agenzia immobiliare, la quale se accettata dal proprietario è un contratto preliminare a tutti gli effetti.
 
Sia il preliminare che la proposta d’acquisto accettata obbligano le parti alla sottoscrizione dell’atto definitivo di compravendita che verrà sottoscritto presso un Notaio scelto dalla parte acquirente e quest’atto sarà l’effettivo passaggio di proprietà.
Se prima dell’atto definitivo una delle parti ci ripensa che succede? 
 
E qui entra in ballo la CAPARRA CONFIRMATORIA. (art. 1385 del C.C.)
Questa è prevista quasi sempre nei contratti preliminari. Con questa il promittente acquirente versa al promittente venditore una somma che ha un duplice significato:
–  è un anticipo sul prezzo concordato
–  rappresenta la misura del risarcimento in caso di inadempienza
Questo significa che se parte che ha versato la caparra, ossia il promittente acquirente ci ripensa diventando inadempiente, l’altra parte, il promittente venditore può recedere dal contratto e trattenere la caparra, se invece l’inadempiente è chi ha ricevuto la caparra, ossia il promittente venditore, l’altra parte può recedere  dal contratto e richiedere il doppio della caparra versata, oppure chiedere l’esecuzione forzata del contratto o  il risarcimento del danno causato.

 

 
La CAPARRA PENITENZIALE (art. 1386 del C.C.) è ben diversa e poco usata perché  essa rappresenta il corrispettivo  stabilito tra le parti in caso di inadempienza. Chi decide di recedere deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro.
Vuoi approfondire chiama: 075 5181218
img

Tecnoimmobiliare

Post correlati

ACQUISTO SICURO: LA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE

Cos'è la trascrizione del preliminare? L’obbligo giuridico che nasce dalla firma del...

Continua a leggere
di Tecnoimmobiliare

COMPRARE CASA DA SOLO SENZA AGENZIA. I RISCHI.

Perché comprare casa da solo senza agenzia? Beh! Chi non vuole risparmiare il 3% di commissione...

Continua a leggere
di Tecnoimmobiliare

L’ATTO DI PROVENIENZA – La prima verifica da fare per acquistare casa

  Quando si acquista casa, uno dei controlli più importanti per stabilire la regolarità...

Continua a leggere
di Tecnoimmobiliare

Partecipa alla discussione