ECOBONUS E SISMABONUS – DETRAZIONI AL 110%
L’ecobonus e sismabonus con detrazione al 110%, hanno avuto finalmente la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 20120 n. 34 riguardo a interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici.
Si applica ad interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale (prima casa), alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e istituti autonomi case popolari.
Quando potrà essere operativo il Superbonus?
- Dalla conversione in legge entro 60 giorni del decreto n.34/2020 (metà luglio);
- Dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni (entro agosto).
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti sia dai condomini sia sulle singole unità immobiliari (purché adibite a prima casa) beneficeranno delle detrazioni al 110% per la realizzazione di specifici interventi.
L’agevolazione potrà essere fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che esegue i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
Schema riassuntivo:
Interventi | Limiti di spesa | % detrazione originaria | % detrazione dl Rilancio |
Isolamento termico | €60.000 x n. U.I. dell’edificio | Dal 65% all’85% | 110% |
Impianti riscaldamento centralizzati condominiali | €30.000 x n. U.I. dell’edificio | Dal 65% all’85% | 110% |
Impianti riscaldamento centralizzati edifici unifamiliari | €30.000 (anche per le spese di smaltimento) | Dal 65% all’85% | 110% |
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1,2,3,) | €96.000 | 50% | 110% |
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1,2,3,) con riduzione classe di rischio | €96.000 | Dal 70 all’80% | 110 |
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1,2,3,) con riduzione classe di rischio | €96.000 x n. U.I dell’edificio | Dal 75 all’85% | 110% |
Demolizione e ricostruzione intero edificio | €96.000 | Dal 75 all’85% | 110% |
Interventi di efficienza energetica ex art.14 dl 63/2013 | Tetto massimo dei singoli interventi | Dal 65 all’85% | 110% se eseguiti insieme ai primi 3 interventi di cui sopra |
Impianti solari fotovoltaici | €48.000 (€2.400 per ogni KW di potenza) | Dal 65 all’85% | 110% se eseguiti insieme ai primi 3 interventi di cui sopra |
Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici | 50% | 110% se eseguiti insieme ai primi 3 interventi di cui sopra |
L’eco bonus al 110% è previsto per tre tipologie di lavori importanti di riqualificazione energetica:
- Isolamento termico che concerne l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie. Spesa massima €60.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Spesa massima €30.000,00 moltiplicato per il numero di unità abitative che compongono l’edificio.
- Interventi sugli immobili unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Negli interventi di cui al punto 2 e 3 rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota al 110% si può applicare anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica già agevolati dall’eco bonus nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che vengano eseguiti uno dei tre interventi principali di cui sopra.
Facciamo un esempio: le spese per gli infissi possono godere del maxi sconto? Si ma solo se abbinate agli interventi di cui sopra e a condizione che si tratti di persona fisica e di abitazione adibita a prima casa. Altrimenti si può godere delle agevolazioni con le aliquote ordinarie (50%).
La novità importante della detrazione al 110% è la sua applicazione a due nuovi tipologie di interventi:
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa pari ad €48.000,00 e comunque fino ad €2.400,00 per ogni KW di potenza nominale e sempre che l’installazione venga eseguita insieme ad uno dei tre principali interventi;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, anche per questo bisognerà eseguire uno dei tre interventi principali.
Occorre, però, che i lavori migliorino la prestazione energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta con tanto di APE a dimostrazione.
La detrazione del 110% è prevista anche per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio.
Non sono applicabili su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (prima casa).
La detrazione può essere utilizzata in 5 anni e non in dieci.
In alternativa alla detrazione fiscale maggiorata, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore.
Altra novità importante è la necessità, per la circolazione del credito, del visto di conformità.
Se vi è piaciuto questo articolo, condividetelo e seguitemi sulla mia pagina facebook (clicca su pagina facebook per visualizzarla)
Partecipa alla discussione