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IL CODICE CIVILE E LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE

IL CODICE CIVILE E LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Il nostro Codice Civile definisce così la figura del mediatore e il diritto alla provvigione:
– Art. 1754 – Mediatore – “E’ mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
– Art. 1755 – Provvigione – “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Il legislatore inoltre riconosce il diritto alla provvigione unicamente agli agenti regolarmente iscritti al Ruolo degli agenti di affari in mediazione o al Registro delle Imprese. Chi esercita la mediazione senza averne il titolo perde il diritto di ricevere la provvigione e non può chiedere indennizzi.

Per quanto riguarda i doveri del mediatore, l’articolo 1759 del Codice Civile istituisce il dovere di informazione: “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’ affare , che possono influire sulla conclusione di esso”.

Il dovere di informazione può essere specificato in una serie di compiti che l’agente immobiliare deve svolgere al fine di offrire un servizio imparziale ed esaustivo, che possono essere riassunti nei seguenti punti:

– valutare correttamente l’immobile al fine di determinarne il corretto valore di mercato;

– chiedere al venditore di fornirgli tutti i documenti e tutte le informazioni che riguardano la casa che vuole vendere, ovvero la planimetria, l’atto notarile di acquisto, le visure catastali, le dotazioni e lo stato dell’immobile, tutti gli aspetti che riguardano il condominio,  ecc.;

– presentare all’acquirente la reale situazione dell’immobile, mostrando eventuali problemi condominiali, di manutenzione straordinaria ecc.;

– palesare all’acquirente la situazione dell’immobile come risulta dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari; esempio, segnalare l’esistenza di un’ipoteca e la natura del debito. Eseguire ricerca in catasto e quindi richiedere sempre le visure catastali, nonché verificare corrispondenza tra scheda catastale e immobile esistente;

– segnalare alle parti i costi fiscali e notarili a cui andranno incontro nel caso in cui la compravendita vada a buon fine.

L’agente deve garantire la propria assistenza fino alla stipulazione dell’atto notarile di compravendita e sarà responsabile dei danni arrecati per aver messo in vendita un immobile con caratteristiche difformi dal reale.

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