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“APE” LA NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

La normativa, in vigore dal 01/10/2015, prevede alcune novità importanti sul piano energetico. Prima di tutte, la validità della cetificazione su tutto il territorio italiano con un metodo di calcolo omogeneo per tutte le Regioni.

L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento che certifica la prestazione energetica ovvero il fabbisogno energetico dell’edificio attraverso specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Il fabbisogno energetico dell’edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell’edificio (climatizzazione invernale ed estiva, acqua calda, ventilazione etc.) Il dato tiene conto dell’isolamento dell’edificio e delle caratteristiche degli impianti.

Uno dei dati presenti nel certificato, di grossa utilità valutativa e comparativa è la classe energetica che per il nuovo APE va dalla classe A4 che è la più alta alla classe G che è la più bassa.

L’APE ha validità massima di 10 anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni interventi di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio.

COME OTTENERLA
nel caso di nuovo edificio l’attestazione APE è rilasciata dal costruttore. Per gli edifici già esistenti deve essere prodotta dal proprietario dell’immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato. Si può trattare di liberi professionisti ( geometri, architetti, etc) o tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell’energia o edilizia. Il certificatore dovrà prima di rilasciare l’attestazione, fare obbligatoriamente almeno un sopralluogo presso l’immobile (non sono più valide le attestazioni on-line). 

QUANDO E’ OBBLIGATORIA REDIGERLA E INDICARLA                                             

compravendita trasferimenti a titolo oneroso (rogito, permuta)
donazione: trasferimento a titolo gratuito
affitto di edifici o singola unità immobiliare
annunci di vendita o affitto di unità immobiliari
edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
ristrutturazione importante, quando i lavori riguardano il 25%
della superfice 

                                                                                                     

 L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante etc.

Sanzioni per chi non produce attestato di prestazione energetica nelle vendite immobiliari

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2 del D.L. 63/2013, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. L’omessa dichiarazione o allegazione è sanzionata in solido tra le parti; Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue comunque l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) entro quarantacinque giorni.

Sanzioni per chi non produce attestato di prestazione energetica negli annunci di locazione e vendita immobiliare

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.L. 63/2013, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

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