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CONSEGNA DELLE CHIAVI DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO

Normalmente, il rituale della consegna delle chiavi, tanto atteso soprattutto dal promissario acquirente, avviene contestualmente al rogito notarile: ovvero la firma sull’atto pubblico che formalizza il passaggio di proprietà della casa dal venditore all’acquirente

Spesso però può succedere che la consegna materiale delle chiavi non avvenga contestualmente alla stipula dell’atto, ma in una data diversa in base alle necessità delle parti e alle tempistiche tra loro concordate.

 

Vediamo cosa succede quando la consegna delle chiavi dell’immobile avviene prima o dopo il rogito: in queste circostanze è indispensabile seguire procedure adeguate per tutelare entrambe le parti.

1.se la consegna delle chiavi avviene pima del rogito notarile. Può succedere che l’acquirente voglia eseguire dei lavori di ristrutturazione

Quali sono i rischi principali?

Innanzitutto l’acquirente potrebbe non presentarsi al rogito, non pagare la casa e avere comunque già le chiavi.

Per mettersi al riparo da questo pericolo è importante che prima dell’atto il venditore chieda all’acquirente il versamento di una caparra cospicua, in grado di coprire ampiamente i costi per rientrare in possesso della casa.

In secondo luogo potrebbero verificarsi dei danni all’immobile nel tempo che intercorre tra la consegna delle chiavi e il rogito.

Per questo occorre che nel compromesso di vendita o nel documento di consegna delle chiavi sia indicato che l’acquirente da quel momento è pienamente responsabile dell’immobile preso in consegna e che saranno a suo carico tutti gli eventuali danni verificatisi, di qualunque natura, ferma restando la condizione essenziale che ci sia una caparra cospicua.

Infine il venditore deve tutelarsi dall’eventualità in cui l’acquirente, una volta in possesso delle chiavi, inizi i lavori in casa senza richiedere i permessi comunali.

In caso di controlli, la multa è a carico del proprietario che, in quel momento, è ancora il venditore.

Perciò il compromesso di vendita o il verbale di consegna delle chiavi deve indicare con chiarezza l’assoluto divieto di eseguire lavori che richiedano permessi comunali, e che l’acquirente si assume la responsabilità civile e penale nel caso in cui questi interventi venissero comunque svolti.

2.Se la consegna delle chiavi avviene DOPO il rogito.
Può capitare che l’immobile non sia libero al momento

dell’atto di vendita e che al venditore serva del tempo in più per sgomberare l’abitazione da mobili ed effetti personali.

In questa situazione è l’acquirente a doversi mettere al riparo da alcuni pericoli.

Ad esempio il venditore potrebbe non consegnare le chiavi dopo l’atto nei termini prestabiliti.

Per prevenire tale circostanza si può stabilire che in fase di atto il notaio trattenga una somma di denaro da dare al venditore solo dopo la consegna chiavi; inoltre l’atto notarile dovrà indicare una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini definiti.

E se invece il venditore consegna le chiavi nei tempi stabiliti, ma l’immobile è danneggiato?

Il compratore può stare tranquillo se prima del rogito è stata compilata una relazione inerente lo stato dell’immobile. Il notaio tratterrà in deposito una somma che verrà consegnata solo dopo aver verificato che le condizioni dell’immobile corrispondano a quelle in relazione.

Se si effettua la consegna delle chiavi dell’immobile prima o dopo il rogito è indispensabile seguire procedure adeguate che metteranno sia il venditore che l’acquirente al riparo dagli eventuali rischi che abbiamo elencato nel nostro articolo.

Per scongiurare qualsiasi problematica è essenziale l’intervento di un professionista immobiliare che sappia chiarire ogni aspetto legato alla compravendita e disporre le adeguate precauzioni per fare in modo che la transazione avvenga nel migliore dei modi.

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