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AFFITTI IN NERO: NULLI I CONTRATTI VERBALI E I CANONI MAGGIORATI

Le sezioni unite della Corte di Cassazione sull’annosa questione degli affitti in nero, tramite due pronunce (n.18213 e 18214), entrambe pubblicate il 17 settembre 2015, hanno stabilito:

– la nullità del patto con cui le parti registrano un contratto che prevede un determinato importo del canone annuo, ma in effetti si accordono a favore di un rincarato corrispettivo;
– la nullità assoluta della cosiddetta “locazione di fatto“, cioè quella stipulata in forma verbale.

In questo modo si dichiara, dunque, la definitiva nullità di ogni forma di pattuizione che impone un canone superiore rispetto a quello che risulta dal contratto scritto  e registrato con, in aggiunta, la possibilità per il conduttore di poter richiedere la restituzione di tutte le somme maggiorate precedentemente versate. La richiesta da parte del Conduttore per la restituzione delle somme versate in misura maggiore, può essere fatta in qualsiasi momento della durata del rapporto di locazione e, comunque entro sei mesi dal rilascio dell’immobile locato. 

Antonella Carotenuto       tel 075 5181218

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